Stomia e legalità: la fornitura dei dispositivi
Le forniture sono regolamentate dal Ministero della Salute e sono di competenza delle Regioni e ASL. Le persone stomizzate hanno diritto alla libera scelta del sistema di raccolta che meglio risponda alle loro esigenze. Il documento di riferimento su questo principio è la Lettera-Circolare dell’ex Ministro della Salute On. Rosy Bindi, del 5 agosto 1997: una pietra miliare anche sulle gare d’appalto e sull’invito alle Regioni ad osservare puntualmente i principi generali inseriti nella Circolare per le persone stomizzate e incontinenti. I quantitativi massimi concedibili dei dispositivi per stomia sono inseriti nel nomenclatore tariffario (1992). Il nuovo Nomenclatore è stato pubblicato nel 1999 e modificato nel 2001 (D.M. Sanità n.321, del 31 maggio 2001 – in G.U. n.183 dell’8/8/2001)
Documentazione per ottenere i dispositivi medici
L’iter burocratico per ottenere gratuitamente la fornitura dei sistemi di raccolta può essere riassunto come segue:
- ricetta medica compilata dallo specialista ASL, dal medico di base o pediatra (se autorizzati dalla regione), dagli Ospedali pubblici, da consegnare all’Ufficio Protesi
- autocertificazione di residenza anagrafica (in carta libera)
- fotocopia della cartella clinica o del cartellino di dimissioni
- in virtù della Circolare del Ministero della Salute, del 23 giugno 2017, a firma dell’ex ministro Lorenzin, il verbale della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile per le persone stomizzate e incontinenti non è più necessario
- subito dopo può recarsi all’Ufficio Protesi e/o consegnare il tutto, anche da remoto (via e-mail o posta certificata)
- i dispositivi medici per le persone stomizzate, cateterizzate e incontinenti devono essere forniti celermente
Mancata consegna dei dispositivi medici
L’Azienda Sanitaria Locale (Direttore generale) è sempre responsabile di quanto accade nella gestione delle forniture (sospensione della fornitura, burocrazia, mancata libera scelta e appropriatezza prescrittiva).
Le ASL che non consegnano i dispositivi medici monouso per negligenza (es.: mancato approvigionamento della Farmacia interna), carenza o addirittura mancanza di fondi, di fatto, bloccano le prescrizioni (PDTA) e le autorizzazioni, pertanto commettono il reato di Interruzione di servizio pubblico (Art. 340 Codice Penale: «chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno»).
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