Stomia e legalità: invalidità e rinnovo patente
Cari Amici,
so bene che potersi muovere in automobile è un’esigenza non solo di libertà, ma anche una condizione di qualità della vita. In alcune situazioni di disabilità, inoltre, rappresenta un’imprescindibile soluzione per assolvere alle piccole necessità quotidiane, quale, ad esempio, potersi recare in ambulatori e/o ospedali per ricevere l’assistenza di cui si ha bisogno.
Le norme del Codice della Strada
Le norme di riferimento sono quelle individuate dal Codice della Strada, in particolare gli articoli 119 – 126 (requisiti psicofisici; vedi in particolare comma IV, lettera d) ed il relativo Regolamento, articoli 319 e 320, ove sono elencate le malattie invalidanti. Va subito chiarito che il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile, di per sé, non preclude la possibilità di continuare a condurre un’autovettura. Pertanto, chi vive con una stomia, anche nel caso in cui, a seguito di ulteriori complicazioni, si sia visto riconoscere un grado di invalidità civile pari al 100%, ben potrà avere diritto al rinnovo della sua normale patente di guida.
Va però subito chiarito il criterio in base al quale deve valutarsi l’idoneità psicofisica del conducente: costui dovrà dimostrare di essere esente da patologie che possano compromettere la sicurezza (per sé e per gli altri) nella guida e l’efficienza degli arti. Pertanto, fermo l’obbligo per l’Autorità sanitaria (che riscontri una situazione meritevole di approfondimento e/o verifica) di segnalare tale situazione e di disporre la visita di verifica delle condizioni di idoneità psicofisica, in tutti i casi in cui tali requisiti restino soddisfatti, dovrà escludersi il declassamento della patente alla categoria “speciale”.
A chi rivolgersi
Le autorità competenti per tale valutazione sono le Commissioni Mediche Locali individuate dall’articolo 119 del Codice della Strada, comma IV e V. Dinanzi a tali Commissioni, con onere a carico del periziando, è sempre possibile farsi accompagnare da un medico di fiducia, raccomandandosi di presentare tutta la documentazione medica attinente al caso e di allegare, in particolare, i tracciati dei relativi esami specialistici.
Contro eventuali provvedimenti è possibile ricorrere in via di “autotutela” (replicando la visita) al TAR o, ancora, con Ricorso al Capo dello Stato; il primo è il rimedio usualmente praticato ed economicamente più conveniente. Più in generale, è anche bene sapere che, in base alle nuove norme, con il compimento del sessantesimo, del settantesimo e dell’ottantesimo anno di età, la visita per il rinnovo della patente avrà cadenza rispettivamente quinquennale, triennale e biennale.
Attenzione: guidare, sia pure inconsapevolmente, con la patente scaduta, oltre che alle sanzioni, espone il conducente alla personale responsabilità per risarcimento dei danni, in quanto ciò fa venire meno l’operatività della polizza assicurativa.
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