Approfondimento sui Livelli Essenziali di Assistenza
maggio 18, 2020
Approfondiamo alcuni aspetti dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, nello specifico nell'Allegato 2. Una delle novità dei “nuovi LEA” è rappresentata proprio dell’espresso inserimento in essi (invece che nel “nomenclatore”) dei dispositivi medici monouso e delle relative modalità di erogazione. In particolare rileviamo la menzione di codici ISO, relativi a quelli classificati “09.18.05 sacche per stomia, a più pezzi, a fondo chiuso e 09.18.07 sacche per stomia, a un pezzo, a fondo aperto con valvola antireflusso”. La lettura di tali codici evidenzia che è stata unificata la dotazione delle placche, che da ora in poi dovrebbero essere erogate nel numero di 20 per qualsiasi tipo di stomia (per quanto riguarda il numero delle sacche: colostomia - 60; ileostomia - 90; urostomia - 30).
Le altre novità del nomenclatore
Un’altra innovazione introdotta con i nuovi LEA vede l’inserimento, con apposito codice identificativo 09.18.30.12, della “pasta solidificata che può presentarsi in forme differenti, è ritagliabile per realizzare un’azione livellatrice e/o riempitiva sull’addome degli assistiti che presentano una superficie peristomale irregolare”. Il dettato normativo dei nuovi LEA, in ordine alla prescrivibilità di tale pasta/e o dell’anello, è tassativo: “Da prescriversi esclusivamente in questi casi”; vale a dire solo in presenza di irregolarità cutanee tali da pregiudicare l’efficace aderenza della sacca alla placca e quindi, sostanzialmente, la perfetta tenuta del sistema di raccolta. Ecco dunque che torna in piena evidenza l’opportunità che la prima prescrizione, predisposta dal medico al momento della dimissione dall’ospedale della persona stomizzata, rechi una puntuale descrizione del confezionamento della stomia e delle relative specifiche prescrizioni, da adottare in base alle esigenze del paziente. In tale conclusiva fase della dimissione dello stomizzato e quindi della sua restituzione alla quotidianità della vita, resta decisivo l’apporto dato al medico dallo stomaterapista.
I nuovi LEA introducono anche un codice 09.18.30.009 per la rimborsabilità di “salviettine per detersione che rilasciano una pellicola protettiva per le zone peristomali consentendone una adeguata detersione (la pellicola [o film] da applicare sulla pelle può anche essere rilasciata da un contenitore spray che la contiene)”. Di fatto, per la prima volta, anche i prodotti rimuovi adesivo rientrano tra i prodotti rimborsabili, con lo stesso codice del film protettivo.
Va ricordato che nell’attuazione dei nuovi LEA il condizionale è d’obbligo, in quanto dipende dalle Regioni. Nell’allegato A, art.1, co.4, prevedono: “Per l’erogazione degli ausili per stomia di cui alla classe 09.18 del nomenclatore allegato 2 al DPCM, le regioni adottano modalità di acquisto e di fornitura che garantiscano agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel repertorio più adeguati alle loro specifiche necessità e assicurano la funzione di rieducazione specifica”.
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